Il corso si rivolge a un lavoratore incaricato dell’attuazione in azienda dei provvedimenti previsti in materia di primo soccorso ai sensi dell’art. 18 e 43 del D.Lgs. 81/08, mediante nomina da parte del datore di lavoro.

PRIMO SOCCORSO: intervento rappresentato da semplici manovre orientate a mantenere in vita l’infortunato e a prevenire le complicazioni, senza l’utilizzo di farmaci e/o di strumentazioni.

Destinatari e obblighi
Il corso ha una durata di 16 ore. Esso si rivolge a datori di lavoro e rientra nei settori di:

  • Datore lavoro
  • Dirigenti
  • Preposti
  • Lavoratori

Il datore di lavoro, ai fini degli adempimenti di cui all’ art. 18, comma 1, lett. t):

  1. organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
  2. designa preventivamente i lavoratori addetti al primo soccorso aziendale;
  3. informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

Formazione
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell’arti. 18 del d.lgs. 81/08 sono formati con istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso.

Tale formazione e’ svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico puo’ avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato. I corsi previsti dal D.M. 388/2003 sono così suddivisi:

  • 16 ore per aziende classificate di gruppo “A”
  • 12 ore per aziende classificate di gruppo “B” e “C”

Sanzioni
Ai fini delle designazioni il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o della unita’ produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all’ art. 46 del d.lgs. 81/08.

I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unita’ produttiva.

Riferimenti normativi
D.Lgs. n°81 del 09/04/2009 – Art. 18, Art. 43 e segg.

DECRETO 15 luglio 2003, n.388

Quali responsabilità in carico all’addetto al primo soccorso aziendale? Il primo soccorso è praticabile da qualsiasi persona che, in caso di omissione, è perseguibile (detenzione fino a tre mesi e multa fino a seicentomila lire).